SMARRIMENTO – FURTO – DISTRUZIONE – PATENTE DI GUIDA

 

LA NOSTRA AGENZIA PUO’ INCARICARSI PER VS. CONTO DI RICHIEDERE IL DUPLICATO DELLA PATENTE,

SOLO IN CASO IN CUI NON E’ STATO POSSIBILE TRAMITE GLI ORGANI DI POLIZIA.

 

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE:

 

3 FOTO DI CUI 1 AUTENTICATA IN COMUNE IN CARTA LIBERA

(NON SERVE L'AUTENTICA DELLA FOTO IN COMUNE SE IL DUPLICATO PATENTE VIENE FATTO CONTESTUALMENTE

AL RINNOVO DELLA PATENTE IN AGENZIA, PERCHE' SARA' IL MEDICO, CHE E' UN PUBBLICO UFFICIALE, AD AUTENTICARLA)

 

ORIGINALE DENUNCIA

ORIGINALE PERMESSO PROVVISORIO

CARTA D’DENTITA’

CODICE FISCALE

 

AGENZIA 3S VIA RAFFAELLO SANZIO 31 MILANO  TEL. 0248013306

 

 

Smarrimento, Furto, Distruzione della Patente di Guida

 

Presentare denuncia di SMARRIMENTO, FURTO, DISTRUZIONE

Dove

Organi di Polizia

Come

·         Entro 48 ore dalla constatazione. La denuncia fatta all’estero deve essere ripresentata in Italia.

·         Viene rilasciato un permesso provvisorio di circolazione. Da questo momento la patente oggetto della denuncia non è più valida e se viene ritrovata deve essere distrutta

·         Si verifica se l’Ufficio Centrale Operativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può duplicare la patente.

SE LA DUPLICAZIONE È 

TECNICAMENTE   POSSIBILE

 DA PARTE DELL’UFFICIO CENTRALE OPERATIVO

 RICHIESTA DUPLICATO:

Organi di Polizia

·         Il duplicato viene inviato a casa dell'interessato dall'Ufficio Centrale Operativo. Se entro   quarantacinque giorni dalla data del permesso provvisorio, il duplicato non viene recapitato alla residenza del denunciante, quest'ultimo deve telefonare al numero verde 800.232323

·         Il pagamento in contrassegno  è di 10,20 euro più le spese postali.

SE LA DUPLICAZIONE NON È

 TECNICAMENTE POSSIBILE DA PARTE DELL’UFFICIO CENTRALE OPERATIVO

RICHIESTA DUPLICATO:

Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

 

Nota Bene: La patente di guida può non essere duplicabile dall'Ufficio Centrale Operativo (U.C.O.) per i seguenti motivi:

·         nell'Archivio Informatico Nazionale non risulta la scadenza della patente di guida;

·         nell'Archivio Informatico Nazionale non risulta il numero della patente di guida posseduta;

·         nell'Archivio Informatico Nazionale risultano ostatività.

L'utente potrà infine rivolgersi all'Ufficio provinciale della Motorizzazione nel caso in cui il duplicato emesso dall'U.C.O. rechi un errore sui dati ovvero quando la foto sia stata stampata male, i dati siano poco leggibili, la laminazione non sia uniforme. In tali casi l'ufficio provinciale potrà rilasciare un "duplicato d'ufficio" previa verifica dell'avvenuto pagamento dei diritti di cui alla legge 870/86.

Per i connazionali iscritti all'A.I.R.E. si delineano due ipotesi per il rilascio del duplicato della patente di guida italiana:

1.      Richiesta di un duplicato da parte di un cittadino italiano residente in uno Stato dell'Unione Europea:in tal caso il duplicato dovrà essere rilasciato dalla competente autorità dello Stato in cui il titolare della patente da duplicare ha fissato la residenza, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva 91/439/CEE.

2.      Richiesta di duplicato da parte di un cittadino italiano residente in uno Stato extracomunitario e iscritto all'A.I.R.E.:in questa ipotesi gli Uffici provinciali della M.C.T.C. potranno rilasciare il duplicato secondo le consuete modalità operative.