Smarrimento, Furto,
Distruzione della Patente di Guida
Presentare denuncia di SMARRIMENTO, FURTO, DISTRUZIONE
Dove
Organi di Polizia
Come
·
Entro 48 ore dalla constatazione. La denuncia fatta
all’estero deve essere ripresentata in Italia.
·
Viene rilasciato un permesso provvisorio di
circolazione. Da questo momento la patente oggetto della denuncia
non è più valida e se viene ritrovata deve essere distrutta
·
Si verifica se l’Ufficio Centrale Operativo del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può duplicare la
patente.
SE LA DUPLICAZIONE È
TECNICAMENTE POSSIBILE
DA PARTE DELL’UFFICIO CENTRALE
OPERATIVO
RICHIESTA DUPLICATO:
Organi di Polizia
·
Il duplicato viene inviato a casa dell'interessato
dall'Ufficio Centrale Operativo. Se entro quarantacinque
giorni dalla data del permesso provvisorio, il duplicato non
viene recapitato alla residenza del denunciante, quest'ultimo
deve telefonare al numero verde
800.232323
·
Il pagamento in contrassegno è di 10,20 euro più le
spese postali. |
SE LA DUPLICAZIONE NON È
TECNICAMENTE POSSIBILE DA PARTE
DELL’UFFICIO CENTRALE OPERATIVO
RICHIESTA DUPLICATO:
Uffici Periferici del
Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
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Nota Bene:
La
patente di guida può non essere duplicabile dall'Ufficio Centrale
Operativo (U.C.O.) per i seguenti motivi:
·
nell'Archivio Informatico Nazionale non risulta la
scadenza della patente di guida;
·
nell'Archivio Informatico Nazionale non risulta il
numero della patente di guida posseduta;
·
nell'Archivio Informatico Nazionale risultano
ostatività.
L'utente potrà infine rivolgersi all'Ufficio provinciale
della Motorizzazione nel caso in cui il duplicato emesso dall'U.C.O.
rechi un errore sui dati ovvero quando la foto sia stata stampata
male, i dati siano poco leggibili, la laminazione non sia uniforme.
In tali casi l'ufficio provinciale potrà rilasciare un "duplicato
d'ufficio" previa verifica dell'avvenuto pagamento dei diritti di
cui alla legge 870/86.
Per i connazionali iscritti all'A.I.R.E. si delineano due
ipotesi per il rilascio del duplicato della patente di guida
italiana:
1.
Richiesta di un duplicato da parte di un cittadino italiano
residente in uno Stato dell'Unione Europea:in tal caso il duplicato dovrà essere rilasciato
dalla competente autorità dello Stato in cui il titolare della
patente da duplicare ha fissato la residenza, conformemente a quanto
stabilito dalla direttiva 91/439/CEE.
2.
Richiesta di duplicato da parte di un cittadino italiano residente
in uno Stato extracomunitario e iscritto all'A.I.R.E.:in
questa ipotesi gli Uffici provinciali della M.C.T.C. potranno
rilasciare il duplicato secondo le consuete modalità operative.
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