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PASSAGGI DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI STORICI SOLO DOPO 30 ANNI (esenti ipt) PASSAGGI DI PROPRIETA' MOTOVEICOLI STORICI (pagano ipt) PASSAGGI DI PROPRIETA' CARRELLO PORTA IMBARCAZIONI firma solo l'acquirente VEICOLI USO CAMPEGGIO tariffa IPT ridotta su libretto deve esserci USO SPECIALE PER ALTRE TIPOLOGIE DI VEICOLI INVIARE LIBRETTO a savino@agenzia3s.it
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Raffaello Sanzio 31
Milano
Agevolazioni disabiliIMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONEL’esenzione IPT è concessa per il veicolo intestato direttamente al disabile, o a soggetto che lo abbia fiscalmente a carico per veicoli a benzina fino a 2000 cc. o a gasolio fino a 2800 cc. (in base a risultanze carta di circolazione). Non è concessa l’esenzione in caso di cointestazione del veicolo. L’esenzione è concessa per chi, al momento della presentazione della pratica, è in possesso dei seguenti requisiti: Ridotte o impedite capacità
motorie permanenti o patologie che riguardino gli arti inferiori. (art
8 L 449/97) Cosa occorre (circ. MEF 186/E del 15/7/98): Invalidità con grave limitazione della capacità di deambulazione (art 30 legge 388/00). Cosa occorre: La grave limitazione della capacità di deambulazione può essere attestata da una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica che attesti specificamente, "l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore" e nel certificato stesso venga riconosciuta anche la gravità della patologia. Nel caso in cui il disabile sia in possesso di un certificato di commissione medica pubblica che attesti la limitazione della capacità di deambulazione ma non la gravità, occorre allegare il riconoscimento della gravità ai sensi dell’art 3 c. 3 della legge 104/92, oppure il certificato di commissione medica pubblica che attesti la gravità della malattia. Per i soggetti Down il certificato del medico curante consente il riconoscimento della gravità alla stregua del verbale di cui alla legge 104/92. Amputazione di entrambi gli
arti superiori(art. 30 legge 388/00) in base a risoluzione 8/07
dell’Agenzia delle Entrate. Cosa occorre: Handicap psichico o mentale
(art. 30 legge 388/00) Cosa occorre: Ai disabili sensoriali,
è riconosciuta la riduzione dell’IPT al 25%. Devono rientrare, in base a
certificato della commissione medica, in una delle seguenti categorie: Il veicolo deve essere intestato al disabile, oppure alla persona cui il disabile è fiscalmente a carico. L’esenzione si applica sia nel caso che il veicolo sia condotto dal disabile, sia nel caso in cui sia utilizzato per l’accompagnamento del disabile. Il beneficio è riconosciuto per un solo veicolo. È possibile ottenere l’esenzione per un secondo veicolo solo se il primo viene venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Se il veicolo è venduto prima dei due anni dall’acquisto, è dovuto il versamento dell’IPT, salvo nel caso in cui il disabile sia stato costretto a cambiare veicolo in seguito a variazioni indispensabili dovute alla propria disabilità. Per approfondimenti: Regolamento IPT Milano TASSA AUTOMOBILISTICAE’ necessaria la documentazione medica rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante una delle seguenti condizioni: disabili gravi ai sensi comma 3 art.3 legge 104/92, pluriamputati, disabili psichici e mentali con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, ciechi e sordomuti, disabili motori con veicolo adattato. Sono ammessi (cilindrata massima cc. 2000 per alimentazione benzina, cc. 2800 per gasolio): autovetture, autoveicoli trasporto promiscuo, autoveicoli trasporto specifico di persone in particolari condizioni, autocaravan, quadricicli leggeri, motocarrozzette. L’esenzione può essere riconosciuta per un solo veicolo, intestato al disabile o al soggetto che lo abbia fiscalmente a carico. L’istanza deve essere presentata entro 90 giorni dal termine ultimo per il pagamento della tassa, pena la decadenza del diritto per il periodo in corso. Entro lo stesso termine occorre provare il possesso dei requisiti richiesti. Per approfondimenti: Sito Regione Lombardia IVAE’ applicabile l’IVA al 4% anziche al 20%, sull’acquisto di autovetture a benzina con cilindrata fino a 2000 cc. o diesel fino a 2800 cc. L’IVA AL 4% si applica anche alle prestazioni di adattamento di veicoli (non adattati) già posseduti dal disabile. L’aliquota agevolata si applica per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (sono esclusi autoveicoli intestati ad altre persone o a società, enti, etc.)L’IVA ridotta si applica una sola volta nel corso di 4 anni (che decorrono dalla data di acquisto, salvo nel caso in cui il veicolo venga cancellato dal PRA entro il quadriennio. L’applicazione IVA in misura ridotta è vincolata al possesso di requisiti di disabilità specifici. Per approfondimenti: Sito Agenzia delle Entrate
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