SPORTELLO TELEMATICO ACI - MCTC

RINNOVO PATENTE

 

 

 

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Motorizzazione
 

Circolare Div. 6 Prot. 7053

Roma, 26 gennaio 2009

OGGETTO: Chiarimenti in merito alla Circolare n. M.C.T.C. n. 16/1971.


Da parte di numerosi Uffici provengono richieste di chiarimento in relazione alla circolare ex M.C.T.C. n. 16/71 con la quale si fornivano indicazioni sui criteri da adottare nei casi in cui si fosse rilevato che la patente di guida fosse rimasta priva di validità, per mancato rinnovo, per un periodo più o meno lungo.
Onde evitare trattamenti difformi, la succitata circolare, alla quale si sono attenuti tutti gli Uffici Provinciali, indicava in tre anni dalla scadenza il termine massimo superato il quale diveniva opportuna la revisione della patente.
Alla luce di quanto è emerso dal contenzioso determinato dall'applicazione della citata circolare, si ritiene che la suddetta interpretazione debba essere integrata da ulteriori elementi di giudizio nel senso sotto indicato.
   1) La revisione non va disposta obbligatoriamente ogni qualvolta si sia superato il limite dei tre anni dall'ultimo rinnovo, ma la valutazione va fatta caso per caso tenendo conto delle argomentazioni prospettate dal richiedente circa i motivi del ritardo nella richiesta di conferma.
Peraltro già la circolare n. 16/71 consentiva di avvalersi di una serie di elementi di giudizio in possesso dell'Ufficio.
   2) L'eventuale provvedimento di revisione dovrà essere preceduto dalla comunicazione di avviso di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 ex legge n. 241/1990.
   3) In sede di partecipazione procedimentale, il richiedente dovrà dimostrare di non aver perso i requisiti di idoneità tecnica alla guida successivamente alla data di scadenza della patente. A tal fine potranno essere valutate dall'Ufficio dichiarazioni, anche di terzi, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo, ecc.
   4) Non appaiono giustificati, salvo i casi eccezionali adeguatamente motivati, i provvedimenti di revisione emessi nei casi in cui venga reiterata la richiesta di duplicato della patente per mancato recapito della stessa.

Si prega di attenersi alle suindicate indicazioni anche per i ricorsi gerarchici pendenti.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. arch. Maurizio Vitelli