MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e
Statistici Direzione Generale per la Motorizzazione
Circolare Div. 6 Prot. 7053
Roma, 26 gennaio 2009
OGGETTO: Chiarimenti in merito alla Circolare n. M.C.T.C. n. 16/1971.
Da parte di numerosi Uffici provengono richieste di chiarimento in relazione
alla circolare ex M.C.T.C. n. 16/71 con la quale si fornivano indicazioni sui
criteri da adottare nei casi in cui si fosse rilevato che la patente di guida
fosse rimasta priva di validità, per mancato rinnovo, per un periodo più o meno
lungo.
Onde evitare trattamenti difformi, la succitata circolare, alla quale si sono
attenuti tutti gli Uffici Provinciali, indicava in tre anni dalla scadenza il
termine massimo superato il quale diveniva opportuna la revisione della patente.
Alla luce di quanto è emerso dal contenzioso determinato dall'applicazione della
citata circolare, si ritiene che la suddetta interpretazione debba essere
integrata da ulteriori elementi di giudizio nel senso sotto indicato.
1) La revisione non va disposta obbligatoriamente ogni qualvolta si sia
superato il limite dei tre anni dall'ultimo rinnovo, ma la valutazione va fatta
caso per caso tenendo conto delle argomentazioni prospettate
dal richiedente circa i motivi del ritardo nella richiesta di conferma.
Peraltro già la circolare n. 16/71 consentiva di avvalersi di una serie di
elementi di giudizio in possesso dell'Ufficio.
2) L'eventuale provvedimento di revisione dovrà essere preceduto dalla
comunicazione di avviso di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 ex
legge n. 241/1990.
3) In sede di partecipazione procedimentale, il richiedente dovrà dimostrare
di non aver perso i requisiti di idoneità tecnica alla guida successivamente
alla data di scadenza della patente. A tal fine potranno essere valutate
dall'Ufficio dichiarazioni, anche di terzi, ai sensi del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altro
elemento ritenuto utile allo scopo, ecc.
4) Non appaiono giustificati, salvo i casi eccezionali adeguatamente
motivati, i provvedimenti di revisione emessi nei casi in cui venga reiterata la
richiesta di duplicato della patente per mancato recapito della stessa.
Si prega di attenersi alle
suindicate indicazioni anche per i ricorsi gerarchici pendenti.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. arch. Maurizio Vitelli