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Intestazione Temporanea dei Veicoli Nel caso in cui l'intestatario della carta di circolazione (comodante) conceda in comodato l'utilizzo del proprio autoveicolo, motoveicolo o rimorchio ad un terzo, chi prende in comodato il veicolo (comodatario) ha l'obbligo di darne comunicazione al competente Ufficio Motorizzazione Civile (UMC), richiedendo l'aggiornamento della carta di circolazione. L’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione è previsto:
Gli obblighi di comunicazione debbono essere adempiuti entro 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla stipula del contratto. Sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare, purché conviventi. E’ comunque possibile richiedere, se si ritiene, l'aggiornamento della carta di circolazione L'annotazione della intestazione temporanea presuppone l'uso esclusivo e personale del veicolo in capo all'utilizzatore. Da ciò consegue che non è consentito:
I veicoli possono essere concessi in comodato sia a persone fisiche sia a persone giuridiche. La procedura, per i veicoli non aziendali, prevede l’emissione di un tagliando di aggiornamento nel quale è annotato:
E’ apposta la dicitura: "Comodato - Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s.".
NOTA BENE: Intestatario è: il proprietario del veicolo; il "trustee"; il locatore (nel caso di locazione senza conducente); il nudo proprietario (in caso di usufrutto); l'acquirente (in caso di acquisto con patto di riservato dominio); il locatario (nel caso di leasing); l'usufruttuario. Per l’art. 1803 c.c. il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.
Quando il veicolo rientra nella piena disponibilità dell'intestatario, in conseguenza della scadenza del comodato, l'intestatario può ottenere la cancellazione dell'annotazione del comodato mediante richiesta di duplicato della propria carta di circolazione Se vi è stata rinuncia del comodatario prima della scadenza del contratto, l'intestatario allega alla istanza di duplicato la propria dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000) attestante detta circostanza. A scadenza del comodato, ovvero prima della scadenza se il comodatario vi rinuncia restituendo il veicolo, l'intestatario può concedere il proprio veicolo in comodato ad un nuovo soggetto, il quale è tenuto a richiedere l'emissione del tagliando di aggiornamento. Soggetti legittimati alla presentazione della domanda : Studio di Consulenza Automobilistica COMUNE DI MILANO COMODATO D'USO Agenzia pratiche auto 3S Via Raffaello Sanzio, 31 - 20149 Milano Telefono 0248013306 cell. 3382140792 Internet: www.agenzia3s.it |
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