Si fa presente che la patente italiana è di per sé sufficiente - senza alcun permesso internazionale- per guidare all'estero nei seguenti Paesi: ◦ tutti gli stati Europei - Algeria - Turchia.
E' opportuno richiedere all'Ufficio Consolare del Paese, ove il cittadino intende recarsi, se é necessaria la "Patente Internazionale di Guida" (in alcuni Paesi è sufficiente una traduzione della patente di guida italiana) e quale sia il tipo di modello riconosciuto nello Stato dove si deve recare (se conforme alla Convenzione di Vienna o a quella Ginevra).
Si precisa che l'utente, dopo essersi opportunamente informato presso il Consolato, deve specificare sulla domanda il tipo di modello (conforme alla Convenzione di Vienna o a quella di Ginevra) che intende richiedere all'UMC .
Si informa inoltre che Stati Uniti (Documenti riconosciuti validi per la guida nei singoli Stati degli USA per i cittadini italiani - Prot. n° 10815 del 6 maggio 2015 - ), Thailandia e Giappone (circ. prot. n. 23670), hanno aderito alla Convenzione di Ginevra del 1949; n questo caso la validità del permesso internazionale di guida ha validità di un anno.
1) Domanda redatta su modello denominato mod. TT 746 in distribuzione presso i nostri Uffici;